Giurisprudenza e Prassi

SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI - OBBLIGO DI MOTIVARE L'ESIGENZA DI RISERVATEZZA (53)

TAR FRIULI SENTENZA 2023

Come chiarito in giurisprudenza, la voluntas legis, consona al particolare contesto concorrenziale, è, invero, quella “di escludere dall’ostensibilità propria degli atti di gara quella parte dell’offerta o delle giustificazioni della anomalia che riguardano le specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell’impresa in gara (il know how), vale a dire l’insieme del <saper fare> e delle competenze ed esperienze, originali e tendenzialmente riservate, maturate ed acquisite nell’esercizio professionale dell’attività industriale e commerciale e che concorre a definire e qualificare la specifica competitività dell’impresa nel mercato aperto alla concorrenza. Si tratta, del resto, di beni essenziali per lo sviluppo e per la stessa competizione qualitativa, che sono prodotto patrimoniale della capacità ideativa o acquisitiva della singola impresa e cui l’ordinamento, ai fini della corretta esplicazione della concorrenza, offre tutela di loro in quanto segreti commerciali: cfr. artt. 98 e 99 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale)” (Cons. Stato, V, 7 gennaio 2020, n. 64; - il limite alla ostensibilità è subordinato all’allegazione di «motivata e comprovata dichiarazione», mediante la quale si dimostri l’effettiva sussistenza di un segreto industriale o commerciale meritevole di salvaguardia (cfr. Cons. Stato, III, 11 ottobre 2017, n. 4724), fermo restando peraltro l’onere della stazione appaltante di valutare motivatamente le argomentazioni offerte ai fini dell’apprezzamento dell’effettiva rilevanza per l’operatività del regime di segretezza (cfr. Cons. Stato, V, n. 64/20 cit.)” (Cons. Stato, Sez. V 31 marzo 2021, n. 2714).

Orbene, nel caso di specie, è proprio tale motivata e comprovata dichiarazione circa l’effettiva sussistenza di un segreto industriale o commerciale meritevole di salvaguardia a mancare, essendosi limitata la società A. unicamente a dichiarare, in sede di partecipazione alla gara, “di non autorizzare (ai sensi dell'art. 53 comma 5 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii), l'eventuale accesso agli atti da parte di terzi (mediante visione e/o estrazione di copia) dei seguenti paragrafi della Documentazione Tecnica, inclusi relativi allegati: 1) Relazione tecnica descrittiva <Modalità di esecuzione delle attività manutentive>; 2) Relazione tecnica descrittiva <Collaudo e gestione inventariale>; 3) Relazione tecnica descrittiva <Gestione ricambi e materiali a vita finita>; 4) Relazione tecnica descrittiva <Gestione tecnico/amministrativa trasversale>; 5) Relazione tecnica descrittiva <Organizzazione e soluzioni logistiche>; 6) Relazione tecnica descrittiva <Migliorie proposte>”, in quanto “il progetto tecnico presentato (…), nei capitoli/paragrafi indicati, contiene metodologie di servizio ed organizzative e soluzioni tecnologiche aventi carattere di originalità, come tali da considerarsi importanti segreti tecnici e commerciali, in quanto espressione di un patrimonio aziendale e di know-how maturato nel corso di anni e frutto di ingenti investimenti in attività di ricerca e sviluppo”.

Nonché, che “(…) l'eventuale divulgazione di tali informazioni comporterebbe l'elevato rischio della riproduzione pedissequa da parte di altri concorrenti in analoghe procedure di gara, con grave ed evidente danno per le scriventi” e che “(…) il progetto descrive ampiamente le caratteristiche delle soluzioni proposte; ciò espone il nostro patrimonio, se messo liberamente a disposizione, al rischio di plagio da parte dei concorrenti, riducendo il vantaggio competitivo che Althea Italia S.p.A. ha maturato a costo di grandi investimenti ed impegno” (all. 11 – fascicolo doc. ricorrente).

Argomentazioni, poi, richiamate e sostanzialmente ribadite nell’opposizione all’ostensione in data 30 settembre 2022 (all. 6 – fascicolo doc. ricorrente), manifestata nel corso del procedimento avviato in forza dell’istanza di accesso documentale avanzata dalla ricorrente.

La genericità delle ragioni spese dalla società controinteressata a supporto della dichiarazione ostativa all’ostensione resa non consente, pur tuttavia, di “comprovare” – come è specifico onere dell’offerente – la presenza di “segreti tecnici e commerciali” che soli precludono l’esercizio del diritto di accesso.

“Segreti” che - come evidenziato dal Tar Lazio, Roma, sez. II-bis, nella sentenza 21 dicembre 2021, n. 13253 e, poi, ribadito dal Consiglio di Stato, sez. V, nella pronuncia 29 novembre 2022, n. 10498 che l’ha confermata - “sono cosa diversa dalle più generiche cognizioni e/o competenze (cd. “abilità lavorative”) possedute da un operatore economico per svolgere in modo ottimale un'attività o una professione”.


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