Giurisprudenza e Prassi

SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI - NECESSARIA UNA MOTIVAZIONE SPECIFICA E NON GENERICA (53)

TAR TOSCANA FI SENTENZA 2023

La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che l’opposizione alla ostensione non può basarsi su motivazioni generiche o stereotipe atteso che nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, perché è del tutto fisiologico che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione, propri contatti commerciali, e idee differenti da applicare alle esigenze della clientela. La qualifica di segreto tecnico o commerciale deve invece essere riservata a elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che trovano applicazione in una serie indeterminata di appalti, e sono in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i concorrenti non ne vengano mai a conoscenza (T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 24/02/2020, n. 270; T.A.R. Roma, sez. I, 11/08/2021, n.9363).

Nel caso di specie la motivazione con cui la aggiudicataria ha manifestato la propria opposizione all’accessibilità della propria offerta non consente di comprendere su quali obiettive ragioni di fondi la invocata segretezza.

Si afferma infatti che tratterebbe di documenti assolutamente riservati contenendo, il nostro progetto, metodologie aventi carattere di originalità e come tali da considerarsi importanti segreti tecnici e commerciali, in quanto espressione del patrimonio aziendale e del know-how maturato nel corso degli anni, frutto sia di ingenti investimenti sia di forza lavoro e risorse intellettuali, in guisa comportando, la diffusione in sede di accesso, un evidente danno in termini concorrenziali.

Una parte significativa di tali segreti tecnici, per la loro natura, sarebbe molto difficilmente proteggibile attraverso la tutela della proprietà industriale, ad esempio mediante brevetti, e da ciò è evidente l'importanza di impedire che la visione della documentazione, con i dettagli progettuali, sia impedita alle ditte potenzialmente concorrenti, che si gioverebbero delle specifiche conoscenze possedute da altri, e nella specie dalle Imprese scriventi, al fine di conseguire un indebito vantaggio commerciale all'interno del mercato. Infatti, l'eventuale divulgazione di tali informazioni potrebbe comportare l'elevato rischio della riproduzione pedissequa da parte di altri concorrenti in analoghe procedure di gara, ripetesi, con grave ed evidente danno per le scriventi.

Appare di immediata evidenza che le predette motivazioni non appaiono riferite a specifici processi produttivi e sono frutto di valutazioni strettamente soggettive, come tali possono riguardare indistintamente qualunque contenuto dell’offerta della aggiudicataria.

In mancanza di elementi che comprovino la riservatezza delle informazioni contenute nella offerta la stessa non può considerarsi coperta da segreto con conseguenza insussistenza dell’onere della parte richiedente di dimostrare la stretta strumentalità del documento rispetto a proprie eventuali esigenze difensive.

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