Limiti all'oscuramento delle offerte tecniche per segreti commerciali e industriali
In tema di accesso agli atti nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, la stazione appaltante è tenuta a verificare autonomamente la sussistenza di segreti tecnici o commerciali invocati dai concorrenti, non potendo recepire acriticamente l'oscuramento operato dai controinteressati. L'esigenza di tutela del know-how deve essere bilanciata con il diritto di difesa dell'istante, e tale bilanciamento non può risolversi in un oscuramento massivo dell'offerta tecnica che impedisca di fatto la verifica della coerenza della proposta e della correttezza dell'azione amministrativa. L'esistenza di un brevetto d'invenzione industriale, per sua natura consultabile e descritto chiaramente ai fini della concessione, esclude la configurabilità del segreto tecnico sulle informazioni in esso contenute.
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