Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMA LA RIVALUTAZIONE TECNICA DOPO LA CONOSCENZA DELLE OFFERTE ECONOMICHE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA Sentenza 2026

Nelle procedure di gara aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la netta separazione tra fase tecnica ed economica impone che i punteggi qualitativi siano cristallizzati prima dell'ostensione dei prezzi. Qualora la stazione appaltante proceda a una rinnovata valutazione tecnica dopo che le offerte economiche sono state rese note, si configura una violazione inemendabile del principio di segretezza e imparzialità, che impone la caducazione dell'intera procedura. È altresì illegittimo che la commissione deleghi a un esperto esterno valutazioni tecnico-discrezionali senza una successiva analisi critica e collegiale del risultato.

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