ILLEGITTIMA LA RIVALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA DOPO L'APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE (108)
"Nelle procedure di aggiudicazione di un appalto [...] le offerte economiche devono restare segrete fino alla conclusione della fase relativa alla valutazione di quelle tecniche, a presidio della genuinità, della trasparenza e della correttezza delle operazioni valutative (che resterebbero irrimediabilmente compromesse e inquinate da un'anticipata conoscenza del contenuto delle offerte economiche). Tale principio resta vulnerato per effetto della ripetizione delle operazioni valutative (ancorché da parte di una nuova commissione) dopo che le offerte tecniche ed economiche erano state, non solo conosciute, ma addirittura valutate [...]. La peculiarità del bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell'offerta economica impone che la tutela si estenda a coprire, non solo l'effettiva lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio al medesimo".
(Cfr. anche Cons. Stato, Sez. III, 7 aprile 2021, n. 2819; TAR Campania – Napoli, Sez. I, 17 marzo 2025, n. 2182).
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