Giurisprudenza e Prassi

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO SEDE OPERATIVA - VA CALIBRATO IN BASE ALLA DISTANZA

TAR CALABRIA RC SENTENZA 2021

Come è noto, la sede operativa è uno dei luoghi dove viene effettivamente svolta l'attività imprenditoriale; se, invece, è necessario stabilire una sede permanente che possa rappresentare la società assieme alla sede legale, è necessaria l’istituzione di una sede secondaria.

Pur dovendo anche la sede operativa essere regolarmente comunicata alla Camera di Commercio competente, va tuttavia precisato, ad un attento esame della lex specialis, che tale adempimento non era affatto necessaria quale requisito di partecipazione, conseguendone l’irrilevanza della prima questione posta dalla ricorrente nell’ambito della presente censura.

Il punto B1 del capitolato speciale (“Qualità organizzativa ed esperienza dell’impresa”- lett. a) Presenza di sedi operative nel territorio comunale di svolgimento del servizio o sede distante in un raggio di 30 km dal Comune di Locri-max. Punti 10) deve, infatti, essere interpretato nel senso che il maggior punteggio va riconosciuto a chi al momento della partecipazione alla gara si offra di dotarsi, in caso di aggiudicazione, di un ufficio operativo conforme alla previsione del disciplinare, dovendo poi, il concorrente vincitore che abbia fatto valere tale requisito, effettivamente garantire l’esistenza dell’ufficio per tutta la durata del rapporto contrattuale.

Non v'è dubbio, d'altra parte, che l'eventuale inottemperanza all'impegno assunto in sede di gara circa l'ubicazione e la disponibilità della sede operativa (personale di servizio, attrezzature tecnico impiantistiche, telefoniche ecc.) può comportare la revoca o la decadenza dell'aggiudicazione.

Sotto quest’ultimo aspetto, la critica di parte ricorrente circa la presunta disponibilità di una sede operativa in base ad un contratto di comodato temporalmente limitata al 31.12.2021 anziché fino alla scadenza della durata del servizio (cfr. doc. n. 8 di Aviss), non appare in questa sede apprezzabile, non essendosi tradotta in un formale motivo (aggiunto) di gravame.

12. Tanto premesso, il motivo è fondato per quanto riguarda l’errata applicazione del punteggio aggiuntivo massimo attribuito al requisito della sede operativa di cui all’art. 7 punto B.1. lett. a) del capitolato speciale.

Dalle considerazioni che precedono, si ricava la conclusione che l’elemento di valutazione della sede operativa, così come declinato nella lex specialis, andava parametrato secondo criteri riservati all’ampia discrezionalità della S.A., non esclusivamente limitati, se del caso, al fattore della vicinanza della sede operativa ma anche, ad esempio, al numero delle sedi operative presenti sul territorio, come sembra evocare la stessa clausola controversa (“presenza di sedi operative nel territorio comunale…”).

Importa sottolineare, infatti, in termini generali e sempre secondo consolidati principi, che l’idoneità del voto sinteticamente espresso in forma numerica a rappresentare in modo adeguato l’iter logico seguito dalla Commissione nell’apprezzamento delle offerte, è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri allo stesso sottesi, tanto che, quanto più dettagliata risulta l’articolazione dei criteri e sub-criteri di valutazione, tanto più esaustiva ne risulta l’attitudine esplicativa del punteggio (ex multis, Cons. Stato sez. V, 2 febbraio 2018, n. 675).

Purtuttavia, risulta ex tabulas che il giudizio della Commissione giudicatrice, essendo stato articolato in un “range” tra un minimo ed un massimo (fino ad un max di 10 punti ovvero da 0 a 10 punti), ma senza l’ausilio di sub-criteri, rendeva per ciò solo indispensabile la motivazione discorsiva del giudizio nel verbale delle operazioni di gara, al fine di far in ogni caso comprendere l’iter logico seguito in concreto nella valutazione dell’offerta tecnica.

La censura è quindi fondata e comporta, agli effetti conformativi della presente decisione, la rinnovazione della valutazione in parte qua dell’offerta tecnica e la conseguente attribuzione di un altro o dello stesso punteggio per la voce “presenza di sedi operative nel territorio comunale di svolgimento del servizio o sede distante in un raggio di 30 km dal Comune di Locri”, purché congruamente motivato, non rinvenendosi sotto-criteri o sotto-parametri tali da consentire a questo Giudice di effettuare operazioni matematiche idonee ad aggiudicare il servizio direttamente alla ricorrente.



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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
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