Giurisprudenza e Prassi

SCORTA DI SICUREZZA DEFINITA IN ESECUZIONE NON RENDE INDETERMINATA L'OFFERTA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA Sentenza 2024

Negli appalti di forniture, la clausola che impone all'aggiudicatario di garantire una scorta di sicurezza parametrata a una percentuale del fabbisogno effettivo, da determinarsi nella fase di avvio del rapporto, non rende l'oggetto del contratto indeterminato ai fini della gara, configurandosi come una modalità esecutiva del servizio. Inoltre, ai sensi della normativa europea sui dispositivi medici, il fornitore di kit procedurali assume la qualifica di fabbricante dell'intero sistema, restando assorbita in tale responsabilità la verifica di conformità dei singoli componenti assemblati nel kit stesso.

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