Giurisprudenza e Prassi

DISCREZIONALITA' DELLA PA - SCORRIMENTO IN GRADUATORIA - A SEGUITO RINUNCIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (110)

TAR SARDEGNA SENTENZA 2022

Con il primo motivo la ricorrente sostiene l’insussistenza dei presupposti perché l’A…. potesse procedere allo scorrimento della graduatoria ai sensi dell’art. 110 D.Lgs. n. 50/2016. Tale disposizione, infatti, secondo l’esposizione della ricorrente, troverebbe applicazione solo nelle specifiche ipotesi da essa tassativamente contemplate, tra le quali non sarebbe riconducibile quella in esame, non trattandosi di scorrimento della graduatoria ai fini della prosecuzione del servizio dopo la risoluzione del contratto di appalto, ma di scorrimento della graduatoria a seguito della rinuncia, da parte dell’originario aggiudicatario, verificatasi prima della stipula del contratto.

Il rilievo, come detto, non è decisivo.

E’ vero che la citata deliberazione del commissario straordinario n. 307 del 28 aprile 2021 contiene un espresso richiamo all’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016, ma è altrettanto vero che la successiva delibera commissariale n. 572 del 19 luglio 2021 ha rettificato il predetto richiamo normativo precisando come il disposto “scorrimento della graduatoria di aggiudicazione a seguito della mancata stipulazione del contratto non sia assimilabile alle fattispecie disciplinate dall’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016” ma sia riconducibile al più ampio ambito dello scorrimento della graduatoria quale espressione della discrezionalità amministrativa di rispondere all’interesse pubblico in maniera alternativa all’espletamento di una nuova procedura di gara.

Questo Tribunale ha del resto già precisato che, in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici, la rinuncia all’aggiudicazione definitiva per sopraggiunto disinteresse da parte dell’aggiudicataria, intervenuta in una fase antecedente alla stipula contrattuale, non determina necessariamente l’azzeramento della procedura concorsuale espletata ma restituisce all’amministrazione il potere di scegliere, per il conseguimento del bene perseguito, tra l’avvalersi della procedura espletata attraverso lo scorrimento della graduatoria o il procedere all’indizione di una nuova gara, adottando un provvedimento motivato in ordine alle ragioni della scelta effettuata (TAR Sardegna, Sezione II, n. 239 del 27 aprile 2020).

Si è peraltro anche precisato che, conclusa la fase di ammissione, ogni successiva vicenda non incide sulla graduatoria, che rimane così cristallizzata, dovendosi procedere allo scorrimento della graduatoria senza alcun ricalcolo e modifica dei punteggi attribuiti (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 7533 del 2021).



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