Giurisprudenza e Prassi
INEFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO INIBITORIO TARDIVO E MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DI AUTOTUTELA (2.8)
T.A.R. LAZIO Sentenza
2024
L'inefficacia prevista dall'art. 2, comma 8-bis, L. 241/1990 per i provvedimenti tardivi adottati in regime di silenzio assenso o SCIA costituisce una sanzione di improduttività di effetti che sottrae l'atto al regime dell'annullabilità. Pertanto, il privato non incorre in decadenza se non impugna immediatamente il provvedimento tardivo privo dei presupposti di autotutela, potendo dedurne l'inefficacia in sede di impugnazione dell'ordinanza di ripristino successivamente adottata.
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