CRITERI PREMIALI - DISCREZIONALITA' PA
La richiesta certificazione rientra per espressa previsione della lex specialis tra meri criteri premiali e quindi non incidente sul favor partecipationis a differenza dei requisiti di partecipazione. In secondo luogo, diversamente argomentando, se la lettera di invito non avesse potuto specificare in maniera efficace la originaria previsione dell'attribuzione di criteri valutativi, tale clausola, sub voce B.3, vista la sua evidente genericità ed indeterminatezza, non avrebbe potuto essere concretamente eseguita o peggio lasciata all'arbitrio della stazione appaltante che avrebbe potuto attribuire quasi il 30% dei criteri premiali senza precisi vincoli operativi (come già evidenziato, 26 punti su 85 dell'intera offerta tecnica).; in ossequio a quanto affermato dalla giurisprudenza (cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, V, 22 luglio 2021, n. 5513) "nell'ambito delle procedure di affidamento da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la scelta dei criteri di valutazione delle offerte operata dalla stazione appaltante, ivi compreso il peso da attribuire a singoli elementi. specificamente indicati nella lex specialis, è espressione dell'ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l'interesse pubblico, come tale sindacabile in sede di legittimità solo allorché sia manifestamente illogica, abnorme ed irragionevole e i criteri non siano trasparenti ed intellegibili (cfr, anche, tra le tante, Consiglio di Stato, V, 13 novembre 2019, n. 7805, e Consiglio di Stato, V, 30 aprile 2018, n. 2602)", si rileva che nel caso di specie la doglianza non è stata comprovata, giacché l'istante si è limitato a produrre a sostegno dei precedenti giurisprudenziali (cfr. Cons. Stato sez. V n. 4492/2022, in cui si afferma che il possesso di criteri di valutazione dell'offerta deve sussistere in tempo per formulare l'offerta e non prima, all'emanazione del bando) che non sono tuttavia perfettamente aderenti alla questione de qua, in quanto vertono su una casistica del tutto peculiare per cui il criterio premiale di valutazione dell'offerta tecnica è anche un fondamentale requisito di esecuzione (nel caso ivi esaminato si trattava del automezzi ecosostenibili in un appalto di servizi la cui disponibilità anticipata ad un momento anteriore dell'offerta "legittimerebbe una abusiva compromissione della più ampia facoltà di partecipazione, in danno delle imprese che, pur non possedendo i requisiti richiesti, siano in grado di procurarsell'), vieppiù evidenziandosi che altri precedenti giurisprudenziali rilevano invece che la continuità del possesso dei requisiti sorga fin dalle fasi di prequalifica (cfr. Cons. Stato sez. V, 15 marzo 2018, n. 1543). Al di là peraltro delle specifiche posizioni giurisprudenziali, giova piuttosto osservare che nel caso in esame la stazione appaltante ha invece proficuamente chiarito le ragioni poste a fondamento della propria scelta orientata nel richiedere la sussistenza della certificazione sin dalla lettera di invito, evidenziando come tale vaglio sia stato dettato, in estrema sintesi, dalla esigenza di "valorizzare l'esperienza pregressa alla ricerca della migliore affidabilità dell'offerente" senza pertanto, come apoditticamente affermato dal ricorrente, contrarre il principio del favor partecipationis. Dirimente in tal senso appare anche il rilievo formulato dalla stessa ACAMIR per cui la certificazione UNI PdR 125:2022 è un criterio premiale che ha un peso ponderale minimo, inferiore al 5% del totale dell'offerta tecnica e pertanto non in grado di incidere in alcun modo sulla possibilità di formulare una valida offerta tecnica.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui
 
                
             
                            

 
                                    
                                 
                                        