Giurisprudenza e Prassi

CESSAZIONE DELL'AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER SCADENZA DEL TERMINE E ASSENZA DI TUTELA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

Negli affidamenti a termine, l'ordine di chiusura di un impianto pubblico per ragioni di sicurezza o malfunzionamenti tecnici non costituisce, di per sé, una sospensione dell'efficacia del titolo contrattuale idonea a differirne la scadenza. Una volta spirato il termine pattuito senza che sia intervenuta una proroga formale, l'operatore economico perde la qualifica di affidatario e non è legittimato a impugnare gli atti con cui l'Amministrazione riorganizza il servizio o ne affida la custodia a terzi.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)