Giurisprudenza e Prassi

SANZIONI EUROPEE E APPALTI: LIMITI ALL'ESCLUSIONE PER LA MERA PRESENZA DI AMMINISTRATORI CON CITTADINANZA RUSSA NEL CDA DEL CONCORRENTE

CORTE GIUST EU SENTENZA 2026

Il divieto di aggiudicazione previsto dalla normativa unionale in materia di sanzioni contro la Federazione Russa non opera in via presuntiva e automatica nei confronti di società stabilite in Stati Membri i cui organi amministrativi siano composti da cittadini russi. Al fine di disporre l'esclusione dalla gara, è onere della Stazione Appaltante appurare, tramite istruttoria dedicata e rigorosa, l'esistenza di un reale pericolo di distrazione dei fondi pubblici.

"L’articolo 5 duodecies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 833/2014 (...) deve essere interpretato nel senso che: il divieto di aggiudicare o proseguire l’esecuzione di qualsiasi contratto di appalto pubblico a o con «una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione» (...) non si applica qualora un contratto di appalto pubblico venga aggiudicato dalle autorità competenti di uno Stato membro a una società residente della quale due dei tre membri del consiglio di amministrazione siano cittadini russi (...), a condizione che tali autorità si siano previamente assicurate, nell’ambito dell’esame esaustivo di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie (...), che una siffatta aggiudicazione non comporti un rischio plausibile che i fondi che saranno versati a tale società a titolo del contratto di cui si tratta saranno dirottati verso l’economia russa, qualora non sia dimostrato o sia quantomeno fortemente improbabile che tale amministratore disponga, di fatto, di un potere di controllo su detta società."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)