Sanzioni ANAC per falsità documentale e conversione del rito appalti
In sede di partecipazione alle gare d'appalto, l'operatore economico è responsabile della veridicità della documentazione tecnica presentata, non potendo invocare il principio di equivalenza per giustificare la produzione di schede tecniche inesistenti o certificazioni mancanti. Ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 36/2023, i provvedimenti sanzionatori dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sono soggetti al rito speciale in materia di appalti di cui all'art. 120 c.p.a., con conseguente conversione dell'azione erroneamente promossa con rito ordinario.
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