ILLEGITTIMA LA SANZIONE ANAC SE L'ERRORE NEI CERTIFICATI DIPENDE DA TERZI (213.13)
Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 80, comma 12, e 213, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, è necessario accertare l'effettiva imputabilità psicologica della falsa dichiarazione o della produzione di documenti artefatti in capo all'operatore economico. Qualora la divergenza tra diverse versioni dei certificati di esecuzione lavori derivi da un errore materiale del Direttore dei Lavori e il concorrente provveda alla trasmissione dei dati corretti non appena acquisiti, non è configurabile il dolo o la colpa grave necessari per la sanzione interdittiva e pecuniaria.
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