Giurisprudenza e Prassi

L'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO OPPOSTA DALLA STAZIONE APPALTANTE PER RIFIUTARE IL PAGAMENTO DI UN RESIDUO DI SAL REGOLARMENTE CERTIFICATO E' ILLEGITTIMA

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO SENTENZA 2026

"Il rifiuto del pagamento del saldo di un SAL, su cui non sono sorte contestazioni circa la corretta esecuzione, è illegittimo perché contrario alla buona fede qualora la somma sia maturata in favore dell’appaltatore in un segmento temporale del tutto distinto da quello in cui si sono successivamente verificate le problematiche che hanno portato alla risoluzione del contratto per inadempimento".

Nello specifico, la Corte ha statuito che “l’eccezione di inadempimento, formulata in considerazione di alcuni vizi ed incompletezze dei lavori, opera nei limiti del corrispondente importo, sicché non esclude che per il residuo il committente, una volta effettuata la parziale compensazione tra i reciproci crediti delle parti, sia tenuto a corrispondere il corrispettivo dovuto per i lavori esenti da vizi” (con richiamo a Cass. n. 5869/2007).

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)