Giurisprudenza e Prassi

RUP - POTERE DECISIONALE NON AGGIUDICAZIONE APPALTO - OFFERTA INADEGUTA

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2021

Anche un'offerta giudicata positivamente dalla Commissione di gara, perché rispondente a criteri di valutazione stabiliti nel bando, può essere ritenuta dall'amministrazione aggiudicatrice non conveniente o idonea rispetto alle esigenze che la stessa si propone di realizzare attraverso l'affidamento del contratto (Consiglio di Stato Sez. V, 27-11-2019, n. 8091, che ha anche affermato che “In ciò non vi è alcuna contraddittorietà nell'operato complessivo della stazione appaltante, perché la valutazione tecnica delle offerte di competenza della commissione giudicatrice e il potere di approvazione degli atti di gara spettante all'amministrazione, attraverso la non aggiudicazione proposta dalla prima, rispondono ad esigenze e si fondano su presupposti diversi”).

In definitiva, i provvedimenti impugnati sfuggono alle censure espresse nel ricorso e appaiono pienamente conformi all’art. 95 comma 12 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm. considerato, sia che il potere della S.A. di non aggiudicare la gara per ragioni di inidoneità dell’offerta presentata non è riconducibile all’esercizio del potere di autotutela bensì a ragioni di pubblico interesse discrezionalmente apprezzabili dalla P.A., sia che - nella specie - l’offerta tecnica presentata dall’unico concorrente ha ottenuto dall’apposita Commissione un punteggio pari a zero relativamente al criterio n. 1 “Professionalità e adeguatezza dell’offerta”, non essendo stato presentato dall’odierno ricorrente alcun servizio ritenuto significativo, oltre al giudizio di insufficienza in relazione al criterio n. 2.1 “Descrizione della metodologia di approccio e delle modalità di esecuzione dell’incarico”, ed avendo il predetto persino omesso di presentare in sede di gara ufficiosa la relazione di presentazione dei servizi svolti in ordine ad interventi ritenuti significativi della propria professionalità specifica.


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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
DECRETO: il presente provvedimento;