Giurisprudenza e Prassi

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE - NON ADOTTATO DAL RUP - ILLEGITTIMO

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2021

Per condivisa giurisprudenza amministrativa, “Le attribuzioni del responsabile unico del procedimento sono definite come residuali e le stesse si estendono anche all'adozione di provvedimenti di esclusione delle partecipanti alla gara. La competenza del RUP nell'adozione dei provvedimenti di esclusione trova piena corrispondenza nel particolare ruolo attribuito a tale figura, nel contesto della gara, e alle funzioni di garanzia e controllo che allo stesso sono intestate, anche in ragione dei tempi e delle modalità della sua preposizione, che è sempre anteposta (anche logicamente) all'avvio della procedura di affidamento, così da collocarlo in una posizione di originaria terzietà e separazione nel corso dell'intero ciclo dell'appalto” (TAR Trieste, I, 29.10.2019, n. 450).

In termini più specifici, si è condivisibilmente affermato che: “È illegittimo, per difetto di competenza, il provvedimento di esclusione da una gara di appalto indetta dal Comune adottato dal Dirigente del settore comunale di interesse, anziché dal RUP che, in virtù di quanto disposto dall' art. 31, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è il dominus della procedura di gara, in quanto titolare di tutti i compiti prescritti, salve specifiche competenze affidate ad altri soggetti” (TAR Venezia, I, 27.6.2018, n. 695).

Ciò premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara è stato sottoscritto non già dal RUP, ma dal Direttore C..

Per tali ragioni, è evidente la sussistenza del lamentato difetto di competenza.

In particolare, nessun rilievo assumono, ai fini in esame, le circostanze secondo cui: “la determinazione direttoriale impugnata costituisce rituale (ed unica) forma di esternazione della volontà dell’Ente, secondo le previsioni statutarie del C.”, e secondo cui: “il sistema informatico del Consorzio a sua volta prevede quale unica tipologia di provvedimento la “determinazione direttoriale”, in coerenza con l’attribuzione, al solo Direttore -unica figura del Consorzio con funzioni dirigenziali-, della potestà di formale esternazione della volontà dell’Ente” (cfr. memoria C., p. 7).

Sul punto – premesso il generale principio per il quale la conformità di un atto alle norme di legge va valutata alla luce della normativa di riferimento, e non alla luce di non meglio precisati “sistemi informatici”, i quali non essendo fonti del diritto non possono sovvertire le ordinarie regole giuridiche, è sufficiente rilevare che le disposizioni statutarie riguardanti l’individuazione degli organi competenti ad impegnare il C. verso l’esterno operano unicamente in relazione all’attività istituzionale dell’ente (es. stipula di contratti, accensione di mutui, ecc.), ma non anche in relazione alle procedure di gara, le quali sono governate da un corpus normativo specifico (il d. lgs. 18.4.2016, n. 50), il quale, esso solo, stabilisce i soggetti competenti all’adozione dei vari atti inerenti la procedura di gara.

E nel caso di specie, ai sensi del citato art. 31 co. 4 CAP, unico soggetto deputato all’adozione di provvedimenti di esclusione di concorrenti dalla gara è il RUP.

Per tali ragioni, l’atto impugnato è affetto dal dedotto deficit di competenza, essendo stato adottato non già dal RUP, ma dal Direttore



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CONSORZIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. v) del Codice: i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;
CONSORZIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. v) del Codice: i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;
DECRETO: il presente provvedimento;
DIRIGENTE: Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
TITOLARE: La persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica;