GIUDIZIO DEL RUP: NON SOTTOPOSTO A SINDACATO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO SE NON PER MANIFESTI ERRORI
Ricorda questo collegio che, secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica non può sfociare nella sostituzione dell’opinione del giudice a quella espressa dall’organo amministrativo ove tale opinione, pur se non condivisa sul piano soggettivo in dipendenza della fisiologica opinabilità che connota l’interpretazione e l’applicazione di scienze non esatte, non venga considerata erronea sul piano della tecnica (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 31.3.2016, n. 1270).
Il giudizio dell’organo tecnico (in questo caso il RUP) sfugge, quindi, al sindacato del giudice amministrativo in sede di legittimità laddove non vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere, sub specie di difetto di motivazione, di illogicità manifesta, di erroneità nei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti.
In conclusione nel controllo sul giudizio tecnico dell’organo amministrativo il giudice amministrativo non può sovrapporre la propria valutazione a quella della pubblica amministrazione (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 282 del 2021 cit.; sez. IV, 9 luglio 2018, n. 4153; sez. V, 17 gennaio 2018, n. 269; sez. V, 14 novembre 2017, n. 5258; sez. III, 7 marzo 2014, n. 1072; sez. VI, 6 maggio 2014, n. 2302; Cass., sez. un., 20 gennaio 2014, n. 1013).
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui