Giurisprudenza e Prassi

PROGETTO ESECUTIVO - SOTTOSCRIZIONE - NECESSARIA ABILITAZIONE ALL'ALBO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

Anche condividendo l’assunto dell’appellante secondo cui l’abilitazione alla professione di architetto non è idonea per la progettazione di opere strutturali e idrauliche, la presenza di un ingegnere nel raggruppamento incaricato della progettazione esecutiva è sufficiente ad escludere la violazione delle richiamate disposizioni.

L’indicazione da parte della B. di un professionista abilitato alla progettazione esecutiva delle opere strutturali e idrauliche è sufficiente al rispetto sia della normativa sull’ordinamento professionale, sia della legge di gara.

Quanto alla prima, la sottoscrizione del progetto esecutivo da parte del professionista abilitato consente di riferire a quest’ultimo l’assunzione di responsabilità dell’intera progettazione, alla quale è funzionale l’abilitazione professionale richiesta. La collaborazione alla progettazione prestata dai due architetti non riduce né fa venire meno la riferibilità dell’intera progettazione al professionista abilitato sottoscrittore del progetto esecutivo.

Quanto alla legge di gara, va sottolineato che l’offerta della B. è conforme alla previsione del punto 11.9.1. del disciplinare secondo cui i concorrenti “devono affidare a pena di esclusione la progettazione esecutiva dell’intervento ad una struttura operativa (gruppo di progettazione) …con l’indicazione nominativa obbligatoria dei professionisti che firmeranno gli atti oggetto dell’appalto … ovvero: - un ingegnere per la progettazione …”.

La partecipazione degli architetti è poi da ritenere consentita dalla previsione su riportata del punto 11.9.4 del disciplinare, il quale indica come sufficiente che i professionisti “incardinati o associati al progettista” siano “in aggiunta alle professionalità minime inderogabili”, vale a dire, per quanto qui rileva, in aggiunta all’ingegnere competente per la progettazione.

Non colgono nel segno le contrarie argomentazioni dell’appellante incidentale basate sull’entità delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo di professionisti, che porrebbero l’ingegnere e i due architetti in posizione paritaria (32% ciascuno).

Il relativo riparto interno – già ritenuto irrilevante, con la sentenza n. 5164/2020, ai fini dell’ammissione alla partecipazione – è privo di rilevanza ai fini del rispetto delle competenze professionali, considerato quanto detto sopra sull’assunzione dell’intera responsabilità della progettazione in capo a ciascuno dei sottoscrittori.

Avuto poi riguardo alla legge di gara, siffatta assunzione di responsabilità è da intendersi “fermi restando i limiti alle singole competenze professionali” di cui al ridetto punto 11.9.4 del disciplinare, quindi fa capo a ciascun professionista nei limiti della propria abilitazione professionale.

Escluso che, dal punto di vista giuridico, ciascuno dei sottoscrittori assuma una responsabilità corrispondente a quella della quota di partecipazione al raggruppamento, una tale corrispondenza risulta esclusa anche in punto di fatto dalla indicazione dei professioni resa dalla B., in ottemperanza a quanto previsto dal punto 11.9.5 del disciplinare di gara (che richiedeva che i concorrenti dovessero indicare espressamente a pena di esclusione i nominativi dei professionisti che avrebbero svolto le rispettive attività).

La B. ha infatti indicato la natura del servizio svolto da ciascun professionista come corrispondente alla “progettazione esecutiva delle opere strutturali ed idrauliche”, senza specificare le quote di riparto.

Trattandosi di indicazione da intendersi nei limiti delle competenze professionali di ciascuno, è corretta la conclusione raggiunta dalla sentenza gravata secondo cui l’affidamento della progettazione esecutiva delle opere strutturali e idrauliche ad un ingegnere soddisfa i requisiti richiesti per la partecipazione e per la competenza alla progettazione medesima, dovendo ritenersi priva di “rilievo ostativo” la “compresenza di due architetti, chiamati a collaborare alla progettazione esecutiva” delle medesime opere.



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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
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OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
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