Giurisprudenza e Prassi

RTI E QUALIFICAZIONE SOA - VARIA IN BASE ALLA TIPOLOGIA DELLE LAVORAZIONI (48)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2022

Il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 non prevede più la triplice corrispondenza, ma soltanto – come si è ricordato sopra – l’obbligo, nel caso di lavori, forniture o servizi di specificare nell’offerta “le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati” (art. 48, comma 4). E stabilisce, per i raggruppamenti temporanei, che “nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti” (art. 83, comma 4, nel testo modificato dal d.lgs. 157/2017).

La concreta definizione delle modalità di accesso alle gare varia in relazione alla tipologia e all’importo delle singole lavorazioni, incentrandosi su un principio generale e su una deroga:

1) per principio generale, ai fini della partecipazione alla gara e dell’esecuzione dei relativi lavori è sufficiente che il concorrente sia qualificato nella categoria prevalente e per una classifica corrispondente all’importo totale dei lavori. In caso di aggiudicazione, il concorrente potrà eseguire lavorazioni anche relative alle categorie scorporabili, ancorché privo delle relative qualificazioni (art. 12, comma 2, lett. a) del DL 47/2014). In tale ipotesi, il ricorso al subappalto, ai fini dell’affidamento delle lavorazioni scorporabili come di quelle riconducibili alla categoria prevalente, riveste un carattere meramente eventuale e facoltativo, rispondendo a scelte discrezionali, organizzative ed economiche, dell’impresa concorrente;

2) la deroga riguarda l’ipotesi in cui le categorie indicate come scorporabili rientrino in determinate tipologie di opere “specialistiche”, per le quali la normativa di riferimento richiede la c.d. “qualificazione obbligatoria”. Tali opere non possono essere eseguite direttamente dall’aggiudicatario se privo della relativa qualificazione, ma “le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni” (cfr. art. 12, comma 2, lett. b) del DL 47/2014, convertito con legge 80/2014).

Nella specie, il disciplinare di gara ha previsto che entrambe le categorie (OG3; OS10) fossero “subappaltabili” (cfr. pag. 6), tale previsione dovendosi raccordare al punto 9, ove è stabilito che “il concorrente indica all’atto dell’offerta, le parti di lavorazioni oggetto del contratto che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40 % dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato” e che “per le opere rientranti nelle categorie scorporabili catalogate dalla normativa vigente come “a qualificazione obbligatoria” di cui all’art. 12 comma 2 lett. b) della Legge 80/2014, come integrato dal DM n. 248 del 10 novembre 2016, il concorrente sprovvisto di idonee qualificazioni, dovrà dichiarare che intende affidarle in subappalto”.


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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
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