Giurisprudenza e Prassi

DISCREZIONALITA' TECNICA: NON SOTTRATTA ALLA VERIFICA SULLA CORRETTEZZA DELLA REGOLA TECNICA E LA LOGICITA' DELLE DECISIONI PRESE DALLA S.A.

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

Osserva questo collegio che, la decisione sul punto è erronea perché in effetti il giudice di prime cure si limita ad apoditticamente affermare che le penetranti censure formulate dal RTI sono contrastate da altrettanto puntuali controdeduzioni delle parti resistenti senza nemmeno curarsi di illustrarle, rinunciando così a priori ad esercitare anche un effettivo sindacato estrinseco sul giudizio di anomalia; in realtà, come più sopra rilevato, il vaglio giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica si sostanzia in un sindacato cui non è sottratta la verifica in ordine alla correttezza della stessa regola tecnica, ed ha ad oggetto l’intrinseca logicità del metodo seguito, nonché la congruità dell’istruttoria e la sufficienza della motivazione che sorregge le conclusioni cui è pervenuta la S.A.; l’unico limite cui tale sindacato è soggetto è quello di natura sostitutiva, essendo precluso al Giudice sovrapporre una propria valutazione a quella della p.a., cosicché la declaratoria di inammissibilità può investire soltanto le censure volte a sollecitare l’esercizio del potere giurisdizionale in termini siffatti.

Il che, però, non si è verificato nel caso in esame, posto che le censure proposte dal RTI appellante – incentrate sulla comparazione tra le singole richieste di chiarimenti (la prima del 24 gennaio, la seconda del 23 marzo e la terza del 28 aprile) e le relative giustificazioni rese – si appuntavano sul vizio del provvedimento di esclusione impugnato sotto specie di violazione dell’art. 97, d.lgs. n. 50/2016, oltre che di eccesso di potere per difetto di istruttoria, carente motivazione, illogicità manifesta.

Va quindi riformata la statuizione di inammissibilità inopinatamente adottata dal T.A.R. senza alcuna disamina delle censure proposte le quali, nei limiti suindicati, vanno di seguito esaminate nel merito.

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