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TAR TOSCANA SENTENZA 2024

Osserva questo collegio che, il regime della solidarietà contenuto nell’art. 68, co. 9, del codice dei contratti pubblici non può essere utilmente invocato per ammettere che uno o alcuni dei componenti del raggruppamento temporaneo di imprese possano sottrarsi all’assunzione dell’impegno di cui all’art. 47, co. 4, del decreto legge n. 77/2021.

Infatti, il meccanismo della solidarietà opera sul piano, tutto privatistico, dell’esigenza di rafforzare il diritto del creditore nella fase di attuazione del negozio, facilitando l’esazione del suo credito, potendo egli costringere all’adempimento dell’intera prestazione uno qualunque dei condebitori solidali.

Trattandosi di un istituto destinato ad operare nella fase esecutiva del rapporto obbligatorio, esso non può essere utilmente invocato quando manchi, come nel caso di specie, l’assunzione dello specifico obbligo da parte di uno dei debitori: per effetto del rifiuto di Data Pos di impegnarsi alla garanzia delle quote occupazionali, non può configurarsi in capo agli altri componenti del raggruppamento un obbligo solidale tale da comprendere anche le quote che, nel raggruppamento, avrebbero dovuto essere garantite in forza della partecipazione di Data Pos.

Ad ogni modo, mentre la solidarietà di cui all’art. 68, co. 9, del codice dei contratti pubblici serve ad agevolare la stazione appaltante nel conseguimento della prestazione consistente nell’esecuzione dei lavori, del servizio o della fornitura dedotti in contratto, l’impegno di cui all’art. 47, co. 4, del decreto legge n. 77/2021 non ha nell’amministrazione aggiudicatrice il soggetto direttamente interessato alla sua assunzione ed alla sua osservanza, assolvendo tale impegno ad una finalità di interesse generale, che il legislatore ha esplicitamente indicato nella promozione, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC, delle pari opportunità, generazionali e di genere, dell’inclusione lavorativa delle persone disabili e, ancor più specificamente, dell’occupazione giovanile e di quella femminile (art. 47, co. 1).

A fronte delle finalità dichiarate dal legislatore, ipotizzare l’operatività del meccanismo della solidarietà di cui agli artt. 1292 e ss. cod. civ. rischierebbe di rendere meno certo il raggiungimento degli obiettivi promozionali perseguiti dal legislatore, giacché così facendo si dovrebbe finire per ammettere la sufficienza dell’impegno assunto anche da uno solo dei componenti del raggruppamento, sebbene in ipotesi chiamato ad eseguire le prestazioni di minor valore economico o a più basso tasso di specializzazione, o comunque si innescherebbero perniciosi fenomeni di deep pocket, per cui la promozione delle pari opportunità e dell’occupazione giovanile e femminile graverebbe su uno o alcuni soltanto dei partecipanti ai raggruppamenti e stenterebbe a diffondersi come pratica generalizzata nelle scelte imprenditoriali, secondo le intenzioni del legislatore.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
DECRETO: il presente provvedimento;
DECRETO: il presente provvedimento;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
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