Giurisprudenza e Prassi

RTI VERTICALE - DISTINZIONE TRA PRESTAZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA - NON NECESSARIA (48.2)

CGA SICILIA SENTENZA 2021

Nel caso in esame emerge dalla medesima lex specialis come la stazione appaltante abbia suddiviso l’oggetto dell’appalto in tre attività, con la conseguenza che il raggruppamento ha potuto formulare la propria offerta considerando le attività così come differenziate dall’Amministrazione, anche in assenza di una esplicita qualificazione delle medesime in termini di prestazione principale e prestazioni secondarie, non avendo invece esso stesso provveduto di sua iniziativa alla scomposizione del contenuto della prestazione (attività stigmatizzata dalla giurisprudenza sopra richiamata).

In tal senso non risulta conferente il richiamo a Cons. St., sez. V, 21.3.2020 n. 2183, che, nel decidere in merito alla qualificazione di un raggruppamento come verticale o orizzontale, ha stabilito che a tal fine non è dirimente “la mera indicazione delle parti della prestazione che ogni operatore si incarica di eseguire all’interno della compagine imprenditoriale associativa non implica, come tale, la prefigurazione di un raggruppamento verticale (ostandovi la pregiudiziale distinzione programmatica tra prestazioni principali ed accessorie), ma evoca esclusivamente la ripartizione interna, tra i concorrenti raggruppati, della esecuzione della prestazione unitariamente considerata”. Allo stesso modo non rileva la richiamata sentenza di questo CGARS 8.2.2016 n. 39, laddove si afferma che “il bando in questione non prevede – e dunque (in forza del menzionato principio giurisprudenziale) non consente – che i raggruppamenti o le associazioni temporanee partecipanti alla gara assumano una organizzazione articolata, implicante la suddivisione settoriale delle prestazioni da fornire, con assegnazione di segmenti autonomi di attività e di compiti specifici (quali quelli relativi allo svolgimento dei servizi a terra e di servizi logistici) ad una sola delle imprese partecipanti.

Se si considera che ciò che caratterizza il raggruppamento di tipo verticale è la disomogeneità e la differenziazione delle capacità e dei requisiti posseduti dai componenti del raggruppamento medesimo, portatori – nel caso di associazioni verticali – di competenze distinte e differenti, al quale corrisponde un conseguente regime di responsabilità, si rileva come nel caso di specie la stazione appaltante abbia impostato la gara nella consapevolezza della diversità fra le prestazioni comprese nell’appalto. La circostanza che nel medesimo paragrafo 8.4 del disciplinare sia di seguito precisato che “l’elaborazione di eventuali piani operativi stralcio e/o studi per la valutazione di incidenza ambientale annessi ai progetti di gestione presentati e/o anche ad altri progetti di gestione purché riferiti ad invasi generati da grandi dighe, possono essere posseduti sia dalla mandataria sia da una o più delle mandanti” non fa venir meno la precedente previsione, in forza della quale il requisito concernente l’espletamento di servizi per la produzione dei progetti di gestione proposti dall’operatore economico, di cui al precedente paragrafo 8.3 lett. a), deve essere posseduto per intero dalla mandataria/capogruppo.

Pertanto la lex specialis scorpora con chiarezza le varie attività e tale suddivisione risulta in linea con la complessiva impostazione dell’oggetto dell’affidamento.

A fronte di ciò, la circostanza che la stazione appaltante non abbia espressamente qualificato le prestazioni in termini di prestazione principale e prestazione secondaria risulta recessiva. Anche perchè altrimenti si farebbe prevalere un connotato formale rispetto a una prerogativa sostanziale, peraltro evidenziata con chiarezza dalla stazione appaltante, specie a fronte di una giurisprudenza tesa a sottolineare la valenza sostanziale a non solo formale della regola dello scorporo fra prestazioni principali e prestazioni secondarie (Cons. St., sez. V, 7.12.2017 n. 5772).

Del resto, atteso che non si pone, per i motivi sopra illustrati, una tematica di omessa distinzione da parte della stazione appaltante fra le prestazioni oggetto di appalto, risultando piuttosto mancante la sola qualificazione espressa delle prestazioni come principali e secondarie, viene in aiuto il principio del favor partecipationis.

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