Giurisprudenza e Prassi

RTI VERTICALE - MANCATA DISTINZIONE NEL BANDO TRA LE PRESTAZIONI - NON AMMESSO (48.4)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

La lex specialis, non aveva distinto alcuna suddivisione fra prestazione principale (fornitura) e secondaria (lavori), limitandosi a specificare una sola prestazione principale, qualificata come “P”, la quale - in assenza di indicazione espressa -non poteva che legittimare la ammissione alla gara soltanto di ATI di tipo orizzontale.

Più precisamente, il capitolato di gara, ancorché non avesse formalmente distinto tra prestazione principale e prestazione secondaria, aveva tuttavia implicitamente fatto riferimento a due tipi di prestazioni -fornitura e lavori -, giacché al punto 3.4 del Capitolato Speciale era ben specificata la prestazione lavori.

Né la lex specialis aveva contemplato alcuna preclusione, affinché tali prestazioni fossero ripartite tra più componenti di un raggruppamento.

Tanto premesso, l'oggetto della controversia riguarda, anzitutto, la conformità dell’ammissione alla procedura presentata della aggiudicataria che ha scomposto la prestazione principale e quella dei lavori - ripartendole tra distinte componenti dell’ATI - alle disposizioni della lex specialis; se, in particolare, tale situazione avrebbe dovuto qualificare necessariamente -secondo la prospettazione della appellante - la partecipazione della V in ATI verticale.

Si tratta, quindi, di stabilire se, l’ATI V, aggiudicataria, si sia o meno presentata in raggruppamento verticale, come sostenuto dall’odierno appellante e se in caso di risposta negativa la stessa non poteva essere ammessa alla procedura.

I primi giudici hanno ritenuto immune da censure l’ammissione alla gara di V, in quanto la ripartizione orizzontale in un’unica prestazione operata (fornitura e posa in opera di acceleratori) non implicava necessariamente la forma di ATI verticale, che avrebbe pacificamente comportato, in assenza di espressa previsione nel bando, la mancata ammissione alla gara.

La sentenza è stata appellata da E, che ha riproposto le censure, concernenti l’erroneità della sentenza per difetto d’istruttoria e intrinseca illogicità della motivazione.

Il ricorso in appello - per vero connotato da questioni assai specifiche, quanto al complesso dei criteri motivazionali contestati – appare, anche alla luce delle disposizioni - per vero non sempre chiarissime - del bando, infondato.

Con il primo motivo l’odierna appallante deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui avrebbe dovuto qualificare l’ATI aggiudicataria come verticale, con la conseguente sua esclusione.

Tale conclusione, secondo la prospettazione dell’appellante, discende dal fatto che le due componenti dell’ATI hanno svolto attività diverse, l’una (V) la fornitura e relativa assistenza tecnica, l’altra (M) i lavori connessi al possesso della SOA.

Il motivo non appare meritevole di accoglimento.

Osserva, anzitutto, il Collegio che, la lex specialis (punto 15.1. n. 4) sembra ragionevolmente aver ricompreso le attività di lavori, unitamente alle forniture ed ai servizi, all’interno di quella che ASUR ha qualificato come ‘prestazione principale’.

Tutto ciò induce a sostenere che i lavori non potevano che essere ricompresi in seno alla prestazione principale; dovendosi, pertanto, ritenere, la sentenza gravata immune da censure, là dove nel legittimare la scomposizione operata dalla aggiudicataria ha concluso, sul punto, che si trattava della ripartizione orizzontale di un’unica prestazione (fornitura e posa in opera di acceleratori).

Tutto ciò, mentre consente di disattendere il rilievo opposto dall’appellante, secondo cui là dove si è in presenza di attività eterogenee, il raggruppamento non può che configurarsi verticale, accredita la diversa conclusione cui è pervenuto il primo giudice là dove ha chiarito che …in assenza di una specifica previsione del bando la partecipazione dell’ATI aggiudicataria configurava raggruppamento di tipo orizzontale.

Rafforza tale conclusione la circostanza che, nella specie, l’ATI aggiudicataria ha puntualizzato la esatta ripartizione delle attività in seno all’ATI, in ossequio al disposto dell’art art. 48 comma 4 del d.lgs. 50/16.

La censura deve essere quindi disattesa.



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LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
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OPERA: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. pp) del Codice: il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile...
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