Giurisprudenza e Prassi

TERMINE DELLA NOTIFICA DEL RICORSO AUMENTATO CAUSA RESIDENZA ALL’ESTERO PARTI IN CAUSA – NON SI APPLICA PER CODICE APPALTI

TAR TOSCANA SENTENZA 2022

In linea con la prevalente giurisprudenza (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 20 gennaio 2021, n. 839; Cons. Stato, Sez IV, 14 aprile 2015, n. 1896; T.A.R. Piemonte Sez. I, 18 novembre 2019, n. 1149; TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, 13 marzo 2014 n. 2836), anche la giurisprudenza della Sezione (T.A.R. Toscana, sez. I, 24 settembre 2018 n. 1209, relativa al rito dell’accesso, ma pienamente estensibile anche al rito speciale che ci occupa) ha, infatti, concluso per l’inapplicabilità del prolungamento del termine ad impugnare previsto dall’art. 41, 5° comma c.p.a. per l’ipotesi in cui debbano eseguirsi notifiche all’estero, ai riti speciali che risultano evidentemente caratterizzati da particolari esigenze di celerità processuale; risulta pertanto del tutto sufficiente il richiamo di quanto argomentatamente rilevato dalla giurisprudenza sopra richiamata: “nell'ambito dei riti speciali, in quanto connotati da peculiari esigenze di tempestività, e in particolare nell'ambito del "rito appalti", non può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 41 comma 5 c.p.a.; la giurisprudenza ha, infatti, sul punto a più riprese affermato che "il prolungamento del termine ordinario a ricorrere, previsto dall'art. 41, comma 5, cod. proc. amm. con riferimento alla notifica a soggetto estero, non può trovare applicazione ai riti speciali, che risultano oggetto di una disciplina specifica del termine a ricorrere, organizzata su particolari esigenze di celerità e che non presenta particolari modulazioni derivanti dalla residenza all'estero di qualcuna delle parti" (TAR Piemonte Sez. I, n. 1149 del 18 novembre 2019) e che "nelle controversie aventi ad oggetto l'affidamento di pubblici appalti, l'aumento di trenta giorni del termine per impugnare, ai sensi dell'art. 41, comma 5, c.p.a., non trova applicazione, perché il termine legale accelerato per l'impugnazione degli atti di gara non tollera deroghe ed è destinato a prevalere sulla disciplina generale dei termini processuali, in quanto: a) l'art. 120, quinto comma, c.p.a. si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 41 c.p.a. (....)" (Cons. di Stato, sez. IV, 14 aprile 2015, n. 1896; negli stessi termini anche TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, 13 marzo 2014 n. 2836; TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 24 settembre 2018, n. 1209)” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 20 gennaio 2021, n. 839).

Nel caso di specie, anche nell’ipotesi in cui si dovesse aderire alla prospettazione della ricorrente (comunque contestata dall’Amministrazione resistente) che riporta la decorrenza del termine a ricorrere al 3 novembre 2021 (ovvero alla data di comunicazione della delibera di aggiudicazione), non si potrebbe non concludere per l’irricevibilità per tardività del ricorso che risulta notificato via PEC all’Amministrazione resistente in data 3 dicembre 2021 (quindi nell’ultimo giorno utile), ma consegnato per la notificazione al controinteressato solo il successivo 16 dicembre, quando il termine a ricorrere era ormai decorso.

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