Giurisprudenza e Prassi

IL CENTRO COTTURA ALTERNATIVO È REQUISITO DI ESECUZIONE SE RIFERITO ALL'AFFIDATARIO (113.1)

TAR SICILIA Sentenza 2026

In tema di appalti di ristorazione, la previsione della disponibilità di un centro di cottura alternativo o localizzato entro un determinato raggio costituisce, di norma, un requisito di esecuzione e non di partecipazione, salvo diversa ed espressa indicazione della lex specialis. Ne consegue che l'aggiudicatario deve dimostrare l'effettiva disponibilità della struttura solo prima della stipula del contratto o dell'avvio delle prestazioni, mentre in sede di offerta è sufficiente l'impegno a garantirne il possesso, senza che l'assenza temporanea di titoli autorizzativi terzi possa integrare un'ipotesi di falso dichiarativo o grave illecito professionale.

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