Giurisprudenza e Prassi

RISOLUZIONE IN DANNO: COMPENSAZIONE ATECNICA E QUANTIFICAZIONE DEL MAGGIOR ESBORSO

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SENTENZA 2026

In ipotesi di risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell'appaltatore, la Stazione Appaltante ha diritto al risarcimento del danno quantificabile nel maggior onere economico sostenuto per il riaffidamento dei lavori residui a terzi. Tale posta risarcitoria deve essere determinata attraverso la comparazione tra le voci omogenee del preventivo originario e i costi del nuovo affidamento, restando irrilevante l'intervenuta modifica dello stato dei luoghi qualora sia comunque possibile una ricostruzione tecnica dei costi mediante Consulenza Tecnica d'Ufficio. Il credito risarcitorio così maturato dalla Pubblica Amministrazione opera in regime di compensazione impropria con i crediti residui dell'appaltatore per lavori già espletati, determinando l'estinzione della pretesa di quest'ultimo ove il danno accertato risulti superiore al credito vantato.

"...determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori... il maggior onere sostenuto... per l'affidamento dei lavori residui non eseguiti... può essere delibato considerando anche la comparazione degli unici valori fra voci omogenee dei due affidamenti" (conformi Cass. Civ. Sez. III, n. 1744/2013; Cass. Civ. Sez. I, n. 15133/2001)."

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