Giurisprudenza e Prassi

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO S.A. - L'APPALTATORE HA DIRITTO AL VALORE DELL'OPERA SULLA BASE DEI PREZZI PATTUITI (122)

CORTE APPELLO SENTENZA 2024

La questione di diritto devoluta con il primo motivo di appello riguarda il criterio di determinazione del diritto dell'appaltatore all'equivalente monetario della restitutio in integrum conseguente alla risoluzione giudiziale del contratto di appalto per inadempimento della stazione appaltante.

Per giurisprudenza consolidata, richiamata nella sentenza impugnata, in caso di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del committente, quest'ultimo, non potendo restituire l'opera parzialmente eseguita dall'appaltatore adempiente, è obbligato, per l'esigenza di reintegrare la situazione patrimoniale dell'altro contraente, a corrispondergli il valore che l'opera realizzata ha al momento della pronuncia di risoluzione.

Secondo alcune pronunce più risalenti, richiamate dall'appellante, l'equivalente monetario dell'opera al momento della risoluzione deve essere determinato in base al suo valore venale ai prezzi di libero mercato e non con riferimento ai prezzi contrattuali delle opere eseguite o alle spese effettivamente sostenute (Cass., 23.8.2017, n. 20274; Cass., 24.5.2007, n. 12162; Cass., n. 2871 del 1992; Cass., n. 106 del 1972). Altre, più recenti, pronunce, alle quali aderisce il giudice di primo grado, affermano che il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della parte committente deve essere determinato in relazione all'ammontare del corrispettivo originariamente pattuito, sulla cui base l'appaltatrice si era determinata a concludere il contratto, comprensivo dell'importo dovuto per revisione prezzi se pattiziamente previsto, poiché la revisione prezzi fa parte del corrispettivo pattuito ed è il mezzo attraverso il quale le parti vogliono ristabilire l'equilibrio delle prestazioni, alterato dall'aumento imprevedibile del costo dei materiali e della mano d'opera (Cass., ord., 17.7.2023; Cass., 15.1.2007, n. 738).

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OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;