RISOLUZIONE CONSENSUALE PRECEDENTE CONTRATTO – NO ILLECITO PROFESSIONALE (80.5.c)
Come correttamente ritenuto dal Seggio di gara, nessuna delle circostanze evidenziate era idonea a rientrare nel novero delle fattispecie sussumibili, ai sensi dell’art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, nella categoria degli illeciti professionali valutabili dalla stazione appaltante: non lo è la risoluzione consensuale di altro precedente rapporto, in quanto non è idonea ad incidere sull’integrità professionale del concorrente; né la revoca di aggiudicazione disposta da altra stazione appaltante e successivamente annullata dal giudice amministrativo; mentre per le irregolarità segnalate dalla DTL di Venezia relativamente all’impiego dei lavoratori in un appalto della Fondazione Cini risulta che Coopculture si è avvalsa dell’istituto della regolarizzazione, previsto dall’art. 13, commi 3 e 4, del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124.
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