Giurisprudenza e Prassi

RISOLUZIONE ANTICIPATA BONARIA DEL CONTRATTO - OBBLIGO DICHIARATIVO IN GARA (80)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

La valenza del pregresso scioglimento anticipato del rapporto contrattuale intercorrente tra la società e il Comune di C., all’atto della dichiarazione resa nei confronti del Comune di Tarsia, e, quindi, in relazione a tutti i profili qui in discussione, è stata compiutamente definita dalla sentenza di questa Sezione del Consiglio di Stato n. 5811/2017.

La decisione ha stabilito, innanzitutto, che esso rientra nel campo applicativo di cui all’art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163 del 2006.

Ha affermato inoltre che “la dichiarazione mendace su di un requisito di importanza vitale non poteva che comportare l’esclusione della concorrente: la quale, celando un tale importante precedente, si è così posta al di fuori della disciplina della gara ostando a che la stazione appaltante potesse svolgere un vaglio adeguato e a tutto campo. Il mancato cenno alle risoluzioni contrattuali disposte è una ragione autonoma per disporre l’esclusione dalla procedura, poiché il combinato disposto dell’art. 38, comma 1, lett. d) e dell’art. 38, comma 2, conduce alla obbligatorietà per i concorrenti di dichiarare a pena di esclusione la sussistenza dei precedenti professionali dai quali la stazione appaltante può discrezionalmente desumere l’inaffidabilità (cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 16 febbraio 2017, n. 712). In questa prospettiva, non rileva la gravità dell’errore commesso: non si può soppesare la rilevanza e la qualità di un fatto che era onere del concorrente rappresentare e che è stato invece espressamente celato. Una dichiarazione non veridica è di per sé causa di esclusione”.

Nulla muta considerando le argomentazioni spese dall’appellante, volte a evidenziare che il Comune di Co. avrebbe posto in essere nei confronti della società mere contestazioni verbali e riferibili solo a irregolarità e inadempienze, e che le parti contraenti sin dall’inizio avrebbero concordato di addivenire alla soluzione consensuale del contratto.

Si tratta infatti di elementi difensivi già ponderati dalla predetta decisione, che li ha respinti rilevando:

- in ordine alla “sussistenza del fatto storico del grave inadempimento”, che “il Comune di C. ha adottato la deliberazione di Giunta comunale 17 marzo 2015, n. 35 Reg. delib., che ha disposto la risoluzione anticipata del contratto […] dando atto che la risoluzione contrattuale era a seguito di irregolarità e inadempienze contrattuali imputabili alla suddetta Società e tutte ivi dettagliatamente riportate”, circostanza considerata “dato di fatto e fattore giuridico preciso e inequivocabile, che supera e assorbe quanto informalmente si era verificato in precedenza”;

- in linea generale, “che la qualificazione della natura della risoluzione in termini di ‘bonaria’, o ‘amichevole’, peraltro anticipando la cessazione naturale del contratto di circa un anno e mezzo, non rileva ai fini dell’illegittimità della mancata esclusione, posto il fatto di inadempimento riscontrato e contestato formalmente”. Il principio è consolidato (quanto specificamente alla risoluzione contrattuale composta mediante transazione, tra altre, Cons. Stato, V, 5 marzo 2020, n. 1605; 14 febbraio 2018, n. 956; 20 giugno 2011, n. 3671; III, 13 giugno 2018, n. 3628).

Deve aggiungersi che le predette conclusioni non sono suscettibili di essere travolte, come pretende la parte appellante in più parti del suo ricorso, considerando che il Comune di C., con delibera n. 160/2016, estranea al perimetro provvedimentale e cognitivo definito dalla appena detta decisione n. 5811/2017, ha rettificato la delibera n. 35/2015 ivi menzionata.

La rettifica non ha infatti eliminato gli effetti giuridici della stessa delibera n. 35/2015 sul rapporto contrattuale disciolto. In particolare, non ha ricostituito il vincolo contrattuale tra le parti, né determinato la ripresa da parte della società appellante dell’esecuzione del servizio oggetto di anticipata risoluzione.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...