RECIPROCHE DOMANDE DI RISOLUZIONE - IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA DI ESECUZIONE (122)
Deve darsi, inoltre, atto che entrambe le parti, non avendo più interesse all’esecuzione del contratto, lo ritengono risolto, sicché a prescindere dalla parte su cui grava l’imputabilità dell’inadempimento, il contratto deve, in ogni caso, dichiararsi risolto. II.5-Si veda, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. 6480/2020 “Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene della vita - omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello richiesto, cosicché, proposte reciproche domande di risoluzione per inadempimento contrattuale, non pronunzia ultra petita il giudice che dichiari risolto il contratto per impossibilità sopravvenuta di esecuzione derivante dalle scelte risolutorie di entrambe le parti ex articolo 1453, comma 2, del codice civile, ancorché le due contrapposte manifestazioni di volontà non configurino un mutuo consenso negoziale risolutorio. In definitiva, il giudice che, in presenza di reciproche domande di risoluzione fondate da ciascuna parte sugli inadempimenti dell'altra, accerti l'inesistenza di singoli specifici addebiti, non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare atto dell'impossibilità dell'esecuzione del contratto per effetto della scelta, ex articolo 1453, comma 2, del codice civile, di entrambi i contraenti, essendo le due contrapposte manifestazioni di volontà dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale, e decidere di conseguenza quanto agli effetti risolutori di cui all'articolo 1458 dello stesso codice”. II.6-Nonché, da ultimo, nella giurisprudenza di merito Tribunale Modena sez. II, 09/05/2023, n.749 “Il giudice che non possa pronunziare la risoluzione del contratto per colpa di una delle parti, in caso di istanza svolta reciprocamente da entrambe, deve dare atto dell'impossibilità di esecuzione del contratto per effetto della scelta (ex art. 1453 co. 2 c.c.) di entrambi i contraenti e decidere di conseguenza quanto agli effetti risolutori di cui all'art. 1458 c.c.; le contrapposte manifestazioni di volontà, infatti, seppur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, sono dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale”.
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