Giurisprudenza e Prassi

LEX SPECIALIS - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO - ILLECITO PROFESSIONALE - RILEVANZA TEMPORALE (80)

TAR SARDEGNA SENTENZA 2024

Con il terzo motivo la ricorrente invoca l’esclusione di F.S.r.l. anche per non avere dichiarato una precedente risoluzione contrattuale qualificabile come grave illecito professionale, riferendo, in particolare, di avere appreso che “in data 26.04.2022 è stata dichiarata la risoluzione del contratto stipulato tra B............. con l’aggiudicatario per gravi inadempimenti relativi agli obblighi previsti dal contratto nell’ambito della procedura negoziata per la fornitura di servizi di autotrasporto di persone su gomma di supporto al trasporto ferroviario di persone e Sardegna – lotto 4 – CIG 8920129351. Mediante la delibera n. 185/2022 del 28.04.2022 a firma del dott. .........., viene richiamata siffatta risoluzione del contratto per grave inadempimento, in conseguenza della quale è stata interpellata ai sensi dell’art. 110 del Codice 50/2016 la concorrente che seguiva in graduatoria........... Ebbene, tale circostanza, sicuramente rilevante ai fini del giudizio sull'integrità ed affidabilità dell'impresa ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) c-bis) e c-ter) del d.lgs. 50/2016, non figura nel DGUE e neppure è stata dichiarata in corso di gara da parte della società F......... srl”.

Tale censura è infondata, se non altro, perché il termine di presentazione delle offerte era stato fissato al 3 dicembre 2021, mentre la vicenda cui fa riferimento la ricorrente riguarda un fatto successivo, in specie risalente al 26 aprile 2022, come tale irrilevante.



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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;