RISERVE: VANNO ISCRITTE TEMPESTIVAMENTE (II.14)
L'iscrizione delle riserve, così come statuito nella recente disposizione di cui all'art. 7, All. II n. 14, del D. Lgs. n. 36/2023 (c.d. Codice dei contratti pubblici) recependo le definizioni dei testi normativi e degli indirizzi giurisprudenziali precedenti, "è finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'appaltatore e l'adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti."
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che:" le riserve dell'appaltatore derivanti da fatti dannosi continuativi devono essere iscritte nella contabilità, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.m. n. 145 del 2000 (applicabile , ratione temporis), contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza dell'evento lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il quantum può essere indicato successivamente (Cass. Civ. Ordinanza n. 14522 del 24.5.2024); ne consegue che, "ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo." (Cass. Civ. Ordinanza n. 28801 del 9.11.2018). Resta inteso che: "in caso di contestazione da parte dell'amministrazione appaltante, che può essere sollevata senza necessità di specificare nel dettaglio i requisiti formali omessi, spetta invece all'impresa appaltatrice l'onere di dimostrare la tempestività delle riserve, perché formulate nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto (Cass. Civ., sent. n. 27451/2022).
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui