Giurisprudenza e Prassi

ONERE PROBATORIO DELLE RISERVE E LEGITTIMITÀ DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE.

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SENTENZA 2026

L'appaltatore che invochi il riconoscimento di maggiori compensi o di maggiori oneri sostenuti nell'esecuzione dell'appalto è tenuto a dimostrare non soltanto l'esecuzione delle lavorazioni, ma anche l'effettiva entità ed il costo delle prestazioni di cui domanda il rimborso.

"L’esame della relazione tecnica e dei documenti contabili dimostra, invece, che la riduzione degli importi è stata operata sulla base di una precisa e condivisibile valutazione documentale [...] nel fascicolo di causa non risultano depositati gli schemi elettrici esecutivi dell’impianto effettivamente realizzato, né le distinte dei materiali installati, né la documentazione contabile relativa alle forniture e alle lavorazioni eseguite, quali fatture dei fornitori, analisi dei prezzi o rapportini di cantiere idonei a consentire la ricostruzione delle quantità e dei costi delle opere invocate".

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)