INTERESSI MORATORI PER PAGAMENTO RATA DI SALDO - NON SI APPLICA LA DISCIPLINA DELLE RISERVE
Entrambe le convenute eccepiscono l’inammissibilità della domanda di interessi moratori, osservando che nella riserva che aveva apposto non aveva espressamente censurato la tardività del collaudo. L’eccezione è infondata, poiché, come correttamente osservato dall’attrice, il sistema delle riserve previsto nella materia degli appalti pubblici riguarda le pretese che non solo siano ricollegabili all’esecuzione dell’opera, ma anche quelle che comportano un aumento della somma dovuta all’appaltatore quale corrispettivo dell’esecuzione dell’opera stessa, cosicché sono sottratte al regime dell’onere della riserva le richieste di interessi moratori da parte dell’appaltatore con riferimento al ritardo nel pagamento della rata di saldo per l’inadempimento dell’obbligo dell’amministrazione di effettuare il collaudo (cfr. Cass. n. 5629/1987, n. 11880/1992, n. 13434/2005 e n. 12628/2011).
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