Giurisprudenza e Prassi

ECCEZIONI AL PRINCIPIO DELLA FORMA SCRITTA DELLA RISERVA DELL'APPALTATORE

CORTE CASSAZIONE ORDINANZA 2020

Con il principale motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione delle norme in materia di riserve nel contratto di appalto e degli artt. 2724 e 2725 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto legittima la dichiarazione d'inammissibilità della prova testimoniale riguardante il fatto, imputabile al committente, che aveva impedito la tempestiva formalizzazione delle riserve, ripadendo che queste ultime non erano state formulate a causa della violenza morale esercitata dai funzionari dell'istituto, che avevano minacciato di non autorizzare il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori.

Il principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità (tuttora valido .. artt. 190 e 191 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), secondo cui l'eccezione al divieto della prova per testimoni, prevista dall'art. 2724 n. 2 cod. civ. per l'ipotesi d'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta, non opera, ai sensi del successivo art. 2725, in riferimento agli atti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, non è tuttavia applicabile al caso in esame, non avendo la controversia ad oggetto la pretesa dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo dovuto per i maggiori lavori eseguiti, ma il risarcimento del danno cagionato dal comportamento illecito dell'ente committente, e per esso dei suoi organi, che avrebbe impedito la tempestiva formalizzazione della predetta pretesa, e non essendo pertanto l'appaltatore soggetto all'onere della preventiva formulazione della riserva.

In tema di appalto di opere pubbliche, infatti, questa Corte, nell'affermare che l'onere della riserva posto a carico dell'appaltatore si estende a tutte le pretese incidenti sul compenso complessivo, in quanto volto a garantire, in armonia con le esigenze del bilancio pubblico, la continua evidenza delle spese dell'opera, ai fini della corretta utilizzazione e dell'eventuale tempestiva integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti, nonché delle altre possibili determinazioni dell'amministrazione, che possono consistere anche nell'esercizio della potestà di risoluzione unilaterale del contratto, ha precisato che a tale regola fanno eccezione le pretese riguardanti a) fatti estranei all'oggetto dell'appalto o alla finalità di documentazione cronologica dell 'iter esecutivo dell'opera, b) comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione nell'esecuzione di adempimenti amministrativi, quando non incidano direttamente sull'esecuzione dell'opera e risultino quindi indifferenti rispetto alle finalità delle riserve, c) fatti c.d. continuativi, quando l'appaltatore non abbia potuto ancora trarre dal ripetersi degli episodi a lui pregiudizievoli la percezione della loro incidenza economica (cfr. Cass., Sez. I, 9/07/1976, n. 2613; 18/07/1975, n. 2841; 12/03/1973, n. 677)

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LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;