Giurisprudenza e Prassi

RISARCIMENTO DANNI DA MANCATA AGGIUDICAZIONE: IN CASO DI ERRATA QUANTIFICAZIONE, OPERA L'ART. 34, COMMA 4, DEL D.LGS. 104/2010 (34.4)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2025

In ossequio ai principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia, Sez. III, 30 settembre 2010, C-314/09, “Stadt Graz”), “in materia di risarcimento da (mancato) affidamento di gare pubbliche di appalto e concessioni, non è necessario provare la colpa dell’amministrazione aggiudicatrice, poiché il rimedio risarcitorio risponde al principio di effettività della tutela previsto dalla normativa comunitaria; le garanzie di trasparenza e di non discriminazione operanti in materia di aggiudicazione dei pubblici appalti fanno sì che una qualsiasi violazione degli obblighi di matrice sovranazionale consente all’impresa pregiudicata di ottenere un risarcimento dei danni, a prescindere da un accertamento in ordine alla colpevolezza dell’ente aggiudicatore e dunque della imputabilità soggettiva della lamentata violazione” (così Cons. St., Ad. Plen., 12 maggio 2017, n. 2; in termini, ex plurimis, Cons. St., Sez. V, 6 dicembre 2021, n. 8148; Cons. St., Sez. V, 14 febbraio 2023, n. 1552; Cons. St., Sez. VII, 3 marzo 2025, n. 1769). Principio affermato per gli appalti sopra soglia e che è stato successivamente esteso dalla giurisprudenza nazionale, per esigenze di effettività e di equivalenza, anche al risarcimento negli appalti sotto soglia comunitaria (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 19 maggio 2021, n. 3892; T.A.R. Basilicata, Sez. I, 3 gennaio 2020, n. 14).

Quanto, all’elemento oggettivo della responsabilità aquiliana, risultano già cristallizzati dal precedente giudicato di annullamento di cui alla citata sentenza di questa Sezione, confermata in appello dalla sentenza del Consiglio di Stato, la natura illegittima dell’attività amministrativa posta in essere dal Ministero della cultura e il nesso di causalità esistente tra tale condotta contra ius e il verificarsi nella sfera giuridica della ricorrente dell’evento pregiudizievole consistente nella mancata aggiudicazione della gara.

Quanto, in particolare, al lucro cessante sub specie di mancato profitto che l’impresa avrebbe ricavato, in base alla proposta formulata e alla propria struttura dei costi, dall’esecuzione dell’appalto, la quantificazione contenuta nel ricorso si rivela fallace atteso che:

- innanzitutto, nell’importo dell’offerta economica proposta, da cui detrarre i costi al fine di ottenere il dato del mancato utile, sono stati inclusi anche gli oneri della sicurezza, i quali, invece, non devono essere considerati (né nel minuendo né nel sottraendo) in quanto non soggetti a ribasso;

- in secondo luogo, l’importo calcolato dalla ricorrente quale costo della manodopera risulta del tutto incongruo. Esso, infatti, è di gran lunga inferiore a quello esposto dall’aggiudicataria nelle giustificazioni rese in sede di sub-procedimento dell’anomalia dell’offerta; giustificazioni che sono state contestate proprio dalla ricorrente.

L'onere probatorio per la sussistenza del danno curriculare non è stato assolto dalla società ricorrente e pertanto la relativa domanda non può essere accolta.

Da ultimo, va pure rigettata la domanda di risarcimento del danno emergente, consistente nelle spese sostenute per la partecipazione alla gara, dovendosi dare seguito al granitico indirizzo giurisprudenziale secondo cui “È pacifico che la partecipazione alle gare pubbliche di appalto comporta per le imprese costi che, di norma, restano a carico delle imprese medesime sia in caso di aggiudicazione, sia in caso di mancata aggiudicazione. Detti costi di partecipazione si colorano come danno emergente solo se l’impresa illegittimamente esclusa lamenti questi profili dell’illegittimità procedimentale, perché in tal caso viene in considerazione soltanto la pretesa risarcitoria del contraente che si duole del fatto di essere stato coinvolto in trattative inutili. […] Nel caso in cui l’impresa ottenga il risarcimento del lucro cessante per mancata aggiudicazione (o per la perdita della possibilità di aggiudicazione) non vi sono i presupposti per il risarcimento per equivalente dei costi di partecipazione alla gara, atteso che mediante il risarcimento non può farsi conseguire all'impresa un beneficio maggiore di quello che deriverebbe dall'aggiudicazione (Consiglio di Stato, sez. VI, 12 aprile 2013, n. 1999)” (così Cons. St., Sez. V, 23 settembre 2024, n. 7721).

Respinta, dunque, nei suddetti termini la quantificazione del danno prospettata dalla società ricorrente, il Collegio ritiene di fare applicazione dell’art. 34, comma 4, c.p.a., a mente del quale: “in caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine”.

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