Giurisprudenza e Prassi

ONERE DELLA PROVA SUL DANNO DA MANCATA AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEL LUCRO CESSANTE (124.1)

CONS. STATO Sentenza 2024

In tema di risarcimento del danno da mancata aggiudicazione, l'operatore economico ha l'onere di provare puntualmente il margine di utile che avrebbe ritratto dall'appalto; tale prova non può essere fornita tramite semplici perizie di parte o riferimenti forfettari, ma richiede l'esibizione della documentazione d'offerta. Il danno curriculare non è in re ipsa e deve essere ancorato alla prova della perdita di un livello di qualificazione già posseduto o alla mancata acquisizione di un elemento tecnico specifico richiesto dai bandi.

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