DANNO DA PERDITA DI CHANCE: VALUTABILE IN VIA EQUITATIVA
Il risarcimento del danno da perdita di chance non ristora la perdita di un risultato certo, ma la privazione di una concreta occasione favorevole, qualificabile come entità patrimoniale a sé stante.
Il risarcimento da perdita di chance deve essere commisurato a una frazione probabilistica del vantaggio finale, considerando la privazione della possibilità di conseguirlo come un'entità patrimoniale autonomamente valutabile in via equitativa. Sussiste altresì il diritto al ristoro del danno non patrimoniale qualora la condotta inerte dell'Amministrazione nell'esecuzione di un giudicato determini una lesione del prestigio personale e professionale del dipendente.
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