Giurisprudenza e Prassi
IMPROCEDIBILITA' PER CARENZA DI INTERESSE DESUNTA DA ATTI UNIVOCI (84.4)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Decreto
2024
Ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., il giudice può dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse anche in presenza di un atto di rinuncia privo dei requisiti formali di legge, qualora tale atto e il complessivo comportamento processuale del ricorrente costituiscano fatti univoci che escludano la persistenza di un interesse alla trattazione e alla decisione nel merito della controversia.
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

