Giurisprudenza e Prassi
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO PER RINUNCIA FORMALE DELLA PARTE RICORRENTE (84.3)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE Sentenza
2025
La dichiarazione di rinuncia al ricorso, se ritualmente notificata alle altre parti e depositata in giudizio, comporta l'estinzione del processo amministrativo ai sensi degli artt. 35 e 84 c.p.a., in quanto il ricorrente ha la piena disponibilità della pretesa azionata fino al momento della spedizione della causa in decisione.
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