Giurisprudenza e Prassi

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO PER RINUNCIA FORMALE AL RICORSO

TAR LAZIO RM Sentenza 2025

Ai sensi degli artt. 35 e 84 c.p.a., la rinuncia al ricorso presentata dalla parte ricorrente, qualora non incontri l'opposizione delle altre parti costituite che abbiano interesse alla prosecuzione del giudizio, comporta l'obbligo per il giudice amministrativo di dichiarare l'estinzione del processo, con conseguente cessazione della pendenza della lite.

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