Giurisprudenza e Prassi

RINUNCIA AL RICORSO E CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI

TAR LAZIO Sentenza 2026

Nel processo amministrativo, l'abbandono del ricorso mediante rinuncia ritualmente notificata comporta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c) e dell'art. 84 del c.p.a.; le spese di lite devono essere poste a carico del ricorrente rinunciante ogniqualvolta le controparti costituite non acconsentano espressamente alla compensazione delle stesse.

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