Giurisprudenza e Prassi
ONERE DELLE SPESE DI LITE A CARICO DEL RICORRENTE IN CASO DI RINUNCIA AL GIUDIZIO (84.2)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2025
In tema di processo amministrativo, la rinuncia al ricorso principale comporta l'estinzione del giudizio e l'improcedibilità del ricorso incidentale per difetto di interesse. Ai sensi dell'art. 84, comma 2, c.p.a., le spese di lite gravano ordinariamente sul rinunciante, inclusa la rifusione del contributo unificato versato dalla controinteressata per il ricorso incidentale, salvo eccezionale e motivata compensazione.
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