Giurisprudenza e Prassi

ESTINZIONE DELLA FASE INCIDENTALE DI ACCESSO PER RINUNCIA DEL RICORRENTE

TRIBUNAALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Ordinanza 2025

In sede di ricorso avverso l'aggiudicazione di un appalto pubblico, qualora il ricorrente rinunci alla domanda di accesso documentale formulata in via incidentale (a seguito dell'impegno della Stazione Appaltante a esibire i documenti richiesti), il giudice amministrativo deve dichiarare l'estinzione della fase incidentale ai sensi dell'art. 84, comma 1, c.p.a., disponendo la compensazione delle spese qualora sussistano giusti motivi legati al comportamento delle parti.

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