Giurisprudenza e Prassi

VIOLAZIONE TERMINI PROCEDURALI - CAUSA DI FORZA MAGGIORE - PREVALE PRINCIPIO LEALE COLLABORAZIONE

TAR LAZIO SENTENZA 2024

Il Consiglio di Stato, con la sentenza sez. V, 16/08/2021 n. 5882, nel ribadire un consolidato indirizzo giurisprudenziale – formatosi con riferimento alle ipotesi in cui il termine concesso dalla stazione appaltante abbia natura perentoria –, ha affermato che: “dai principi di leale collaborazione e di buona fede nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione deriva anche il potere dell’amministrazione di rimettere in termini il concorrente di una procedura di gara il quale, per causa di forza maggiore, sia incorso nella violazione di un termine procedurale previsto a pena di esclusione (il principio è stato applicato con riferimento al termine per comprovare il possesso dei requisiti dichiarati, ritenuto perentorio tranne che nel "caso di oggettivo impedimento alla produzione della documentazione non in disponibilità": cfr. Cons. Stato, VI, 5 aprile 2017, n. 1589; IV, 16 febbraio 2012, n. 810; V, 13 dicembre 2010, n. 8739). Per quanto concerne la causa di forza maggiore, essa è stata individuata in un evento che non può evitarsi neanche con la maggiore diligenza possibile (cfr. Cass.,. III, 1 febbraio 2018, n. 2480; 31 ottobre 2017, n. 25837), come nel caso dell’attacco di un virus informatico che comprometta l’accesso alla posta elettronica certificata, richiedendo per la sua soluzione l’intervento di un operatore specializzato e del tempo necessario a ripristinare il sistema (cfr. Cons. St., V, 18 ottobre 2018, n. 5958)” (si veda anche T.A.R. Palermo, sez. I, 29/09/2020 n. 1964).

Applicando tali principi, nella vicenda in esame non può ritenersi che alla stazione appaltante fosse precluso rimettere in termini la ricorrente considerato che:

- l’eccezionale evento meteorologico che ha determinato la dichiarazione dello stato di emergenza si è verificato durante la pendenza del termine assegnato alla ricorrente per l’integrazione documentale: infatti, la comunicazione della stazione appaltante contenente la richiesta di integrazione documentale risale al 20 luglio 2023, il termine (di sei giorni) assegnato dalla stazione appaltante giungeva a scadenza il 26 luglio 2023 e l’evento meteo che ha provocato il blocco dei sistemi di comunicazione è intervenuto “a partire dal 24 luglio 2023”.

- il fenomeno meteorologico in questione si è verificato nel territorio dove sono situate entrambe le sedi della società controinteressata, come risulta dai decreti emanati, dopo la dichiarazione dello stato di emergenza, dall’Assessore regionale delegato alla protezione civile, i quali hanno espressamente ricompreso, tra i Comuni interessati dalla situazione emergenziale, quelli di Palmanova e di Pozzuolo del Friuli, nei quali sono ubicate le sedi (legale ed operativa) della ricorrente (decreti n. 680/PC/2023 del 1 agosto 2023 - “Individuazione dei Comuni colpiti” - e n. 736/PC/2023 del 22 agosto 2023 -“Integrazione elenco dei Comuni colpiti”-);

- il provvedimento di dichiarazione dello stato di emergenza n. 667/PC/2023 del 25 luglio 2023 (“Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio regionale, in conseguenza degli eventi metereologici avversi occorsi a partire dal 24 luglio 2023”) conteneva un espresso riferimento al verificarsi di “danni alle linee elettriche e telefoniche” nei Comuni colpiti dall’evento: “si sono verificati cadute di alberi, scoperchiamento di tetti, danni alle linee elettriche e telefoniche e danni da grandine a vetture, edifici e strutture produttive”.

Deve, dunque, ritenersi non censurabile la valutazione fatta dall’Amministrazione circa l’esistenza una causa effettivamente idonea a rendere impossibile l’adempimento della richiesta nel termine concesso, tenuto anche conto che la società controinteressata si è diligentemente attivata nel primo momento utile dopo il ripristino dei sistemi di comunicazione (in data 27 luglio) e ha soddisfatto la richiesta della stazione appaltante (il giorno 1 agosto) a distanza di cinque giorni dalla scadenza del termine originariamente concesso (che scadeva alle 23:59 del 26 luglio 2023).

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