Giurisprudenza e Prassi

RITO SUPERACCELERATO - EFFETTI ABROGAZIONE

TAR LAZIO SENTENZA 2020

L’abrogazione del rito superaccelerato appalti risulta immediatamente efficace anche per quanto riguarda i bandi adottati prima della sua entrata in vigore a condizione, tuttavia, che i relativi provvedimenti di ammissione non siano già stati adottati e soprattutto non abbiano già esaurito i propri effetti mediante il decorso del termine di trenta giorni dalla loro pubblicazione/conoscenza. Nell’ipotesi in cui tali provvedimenti di ammissione siano già stati adottati, e in particolare il termine di impugnazione di cui al previgente art. 120, c. 2-bis, sia ormai spirato, troverà ancora applicazione il regime delle preclusioni e delle decadenze processuali a suo tempo ivi specificamente previsto.

Nell'ambito delle gara da aggiudicarsi all'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione devono essere pertinenti, oggettivi, idonei a valorizzare gli aspetti qualitativi, ambientali e sociali delle offerte e a favorire l'effettiva concorrenza dei partecipanti, ma possono legittimamente prevedere indifferentemente modalità discrezionali o vincolate di attribuzione dei relativi punteggi. Nel rispetto di questi limiti l'individuazione dei criteri di valutazione delle offerte rientra nell'ambito della discrezionalità dell'Amministrazione che, in termini generali, è suscettibile di sindacato giurisdizionale solo nei casi di manifesta irragionevolezza, illogicità o abnormità, ovvero della scelta di criteri non trasparenti od intellegibili. Ciò premesso, si osserva comunque che, per orientamento giurisprudenziale l'utilizzo dei criteri on/off deve ritenersi pienamente legittimo ed idoneo ad assicurare la valutazione del profilo qualitativo dell'offerta. E' stato infatti affermato che "non residuano dubbi sulla compatibilità di tale metodica con il tipo di gara qui in rilievo. Si è, infatti, evidenziato che<<i criteri a struttura binaria, incentrati sul principio “on/off”, consentono alla stazione appaltante di definire gli elementi tecnici valorizzabili per valutare il merito tecnico di ciascuna offerta e di prevedere, in relazione a ciascun elemento, l’assegnazione di un punteggio predeterminato, non graduabile discrezionalmente. Pertanto, ove l’offerente soddisfi l’elemento tecnico oggetto di valutazione, potrà procedersi all’attribuzione del punteggio (“on”); in caso contrario, nessun punteggio potrà essere riconosciuto (“off”). Tale tipologia di criteri non può, di per sé, ritenersi incompatibile con la disciplina vigente in materia di offerta economicamente più vantaggiosa>> (cfr. Cons. St., sez.VI, 13 agosto 2020 n. 5026; Cons. St., sez. V, 12 maggio 2020, n. 2967, 26 marzo 2020, n. 2094)” (ex multis: C. di St. n. 6380/2020).


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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...