Giurisprudenza e Prassi

PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI - PREVALE PRINCIPIO "NE BIS IN IDEM"

TAR EMILIA BO SENTENZA 2021

Dall’esame del ricorso principale emerge chiaramente la palese inammissibilità dello stesso sotto diversi profili, tra i quali si ritiene abbia carattere dirimente quello – segnalato sia dall’Amministrazione …. sia da ……… – derivante dal fatto che la ricorrente, con il presente autonomo ricorso – ha impugnato principalmente un mero atto consequenziale del procedimento di gara in oggetto, avendo la stessa già impugnato gli atti di gara direttamente lesivi della sua sfera giuridica, tra cui l’aggiudicazione della gara a …………………., con il precedente ricorso, anch’esso depositato presso questo Tribunale, rubricato sub. R.G. n. 927 del 2019. La suddetta controversia è stata decisa da questo T.A.R. con sentenza in forma succintamente motivata ex art. 60 Cod. proc. amm. n. 146 del 14 febbraio 2020, “…a mezzo della quale il Tar Bologna, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quelli incidentali, condannando l’odierno esponente al pagamento delle spese di giudizio.” (v. ricorso principale pag. 4). Secondo quanto riportato dal …….. ricorrente, l’impugnazione degli atti della stessa gara con autonomo ricorso deriva dal fatto che solo in data successiva alla citata sentenza T.A.R. il …………….. ha avuto la possibilità di accedere a determinati atti di gara dai quali esso ha potuto evidenziare ulteriori vizi di legittimità che invalidano la gara in oggetto e che avrebbero dovuto indurre l’Amministrazione ………..appaltante a revocare l’aggiudicazione a …………… a fare subentrare nell’affidamento dell’appalto di lavori il ………. ricorrente.

Il Collegio deve osservare, al riguardo, che tali considerazioni risultano del tutto irrilevanti nel caso di specie, stante che, da un lato, il ………… ricorrente non ha alcun concreto interesse ad annullare (oltretutto con nuovo e autonomo ricorso) l’atto con il quale ……………, nel procedere, con esito favorevole, alla verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicataria, ha unicamente reso efficace, ex art. 32 D.Lgs. n. 50 del 2016, la già valida aggiudicazione dell’appalto di lavori a ………………, risultando detta aggiudicazione definitiva il solo provvedimento immediatamente e concretamente lesivo della sfera giuridica della impresa concorrente odierna ricorrente (v. Cons. Stato sez. V, 23/8/2019 n. 5813). Dall’altro lato, l’avere riprodotto e reiterato, con il presente ricorso, le stesse identiche censure già rassegnate dalla medesima ricorrente avverso gli atti della stessa gara, con il precedente ricorso n. 927 del 2019 (ricorso peraltro già deciso da questo T.A.R. con sentenza n. 146 del 2020), rende quest’ultimo gravame inammissibile anche per palese violazione del principio di ne bis in idem (v. Cons. Stato, sez. III, 24/9/2020 n. 5585).

Il Collegio ritiene pertanto, sulla base delle considerazioni che precedono, di condannare il ………… ricorrente, quale parte virtualmente soccombente ex art. 39 Cod. proc. civ., al pagamento delle spese processuali in favore delle parti resistenti …………… e …………. , con liquidazione delle stesse come indicato in dispositivo.

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LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
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