OSCURAMENTO PARZIALE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL'ANOMALIA DEL'OFFERTA - INAMMISIBILITA' RICORSO
È inammissibile il c.d. “ricorso al buio”, non essendo, invero, neanche motivato dalla necessità di evitare lo spirare dei termini decadenziali, giacché questi ultimi decorrono – come chiarito dalla Ad. pl. n. 12/2020 – dalla conoscenza dei documenti per cui è stata proposta istanza di accesso, la quale pertanto “comporta la ‘dilazione temporale’ quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta”.
Nel caso di specie, il ricorso introduttivo aveva censurato il parziale oscuramento dei documenti, relativi al subprocedimento di anomalia dell’offerta, operato dalla stazione appaltante in riscontro all’istanza di accesso endoprocedimentale agli atti di gara, il quale avrebbe precluso il diritto di difesa del ricorrente.
Al riguardo il Collegio ritiene che l’ostensione parziale dei documenti oggetto dell’istanza conoscitiva – senza che sia stato peraltro sufficientemente dimostrato in modo intellegibile il collegamento necessario fra la documentazione richiesta e le deduzioni difensive potenzialmente esplicabili – non possa costituire ex se motivo di ricorso avverso l’atto di aggiudicazione, essendo espressamente richiesta ai sensi dell’art. 40 c.p.a. la specificità dei motivi del ricorso introduttivo concernenti l’atto impugnato.
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