Giurisprudenza e Prassi

INTERESSE A RICORRERE – ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA – INTERESSE DIFFUSO

CGA SICILIA SENTENZA 2022

Il Collegio, passando all’esame della censura dell’appellante avverso la dichiarata inammissibilità del ricorso sul rilevato «conflitto di interessi che incide in modo esiziale sulla legittimazione processuale attiva dell’A.N.M.C.O.», alla luce del fatto che «ben 15 medici cardiologi ospedalieri iscritti all’A.N.M.C.O. hanno presentato domanda per il concorso, il cui bando è stato da quella stessa associazione impugnato […]», ne rileva l’infondatezza. La statuizione del Giudice di prime cure, infatti, appare condivisibilmente adottata sulla base della rappresentazione dei fatti, come narrati nell’originario ricorso, laddove l’A.N.M.C.O. testualmente afferma che «il presente ricorso, infatti, si duole di un bando che, in violazione di legge e in eccesso di potere, pregiudica in ipotesi (ma, come si vedrà, è molto più che un ipotesi) la professionalità e comunque gli interessi legittimi dei cardiologi ospedalieri italiani, potenzialmente –tutti –partecipanti al concorso bandito dalla ASL. Ne deriva che, attesa la pressoché totalitaria rappresentatività di ANMCO rispetto alla categoria, l’associazione è pienamente legittimata a far valere le ragioni che militano a favore dell’annullamento del bando». L’A.N.M.C.O., ancora più esplicitamente, nella memoria del 28 dicembre 2018, depositata ai sensi dell’art. 73 del c.p.a., in vista dell’udienza di discussione del primo grado di giudizio, afferma di essere «portatrice di un immediato e qualificato interesse a che la procedura concorsuale impugnata si svolga nel pieno rispetto della figura medica del cardiologo» poiché «l’A.N.M.C.O. si pone come ente esponenziale dei cardiologi ospedalieri italiani, promuovendone l’educazione professionale e la formazione nonché tutelandone gli interessi e i diritti a livello nazionale» È di tutta evidenza, dunque, che l’A.N.MC.O., che tra i propri scopi istituzionali si prefigge quello di tutelare gli interessi e i diritti dei cardiologi ospedalieri italiani, abbia originariamente impugnato il bando a tutela degli “interessi legittimi” dei suoi iscritti (medici cardiologi) e non a tutela di un differenziato “interesse diffuso” come pretenderebbe con il presente gravame. Anzi, alla luce dell’insistenza, in primo grado, sulla tutela dei propri iscritti, la tesi sostenuta dalla stessa Associazione in sede appello, secondo cui la sentenza avrebbe «travisato sia il ruolo dell’Associazione sia l’interesse azionato» poiché l’Associazione «senza avere i tratti di un sindacato che cura gli interessi economici della categoria […] non ha inteso promuovere un’azione in affiancamento ai singoli iscritti per la difesa della posizione giuridica di questi ultimi» (memoria del 10 febbraio 2022) appare del tutto infondata.

Su queste premesse l’impugnata sentenza, avendo presentato domanda di partecipazione al concorso 15 cardiologi ospedalieri iscritti all’A.N.M.C.O., appare immune da mende, essendo coerente con i richiamati principi giurisprudenziali dettati dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 9 del 2 novembre 2015: «è necessario, innanzitutto, che la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell’associazione e, cioè, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale, e non della mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati (Cons. St., sez. IV, 16 novembre 2011, n.6050).

È, inoltre, indispensabile che l’interesse tutelato con l’intervento sia comune a tutti gli associati, che non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non siano, in definitiva, configurabili conflitti interni all’associazione (anche con gli interessi di uno solo dei consociati), che implicherebbero automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio».

Si rammenta, infatti, che è la stessa Associazione qualificatasi, in primo grado, come “ente esponenziale dei cardiologi ospedalieri italiani” a dolersi del pregiudizio arrecato dal bando agli «interessi legittimi dei cardiologi ospedalieri italiani».

Con il presente gravame, invece, l’appellante insiste sulla sussistenza di un “interesse istituzionalizzato”, «che non può essere confuso con gli interessi degli iscritti, anche se questi risultano omogenei al primo».

Ora, al di là dei richiami giurisprudenziali inerenti la tutela di un indefinito “interesse diffuso”, il Collegio osserva come nel gravame si faccia riferimento alla pretesa sussistenza di un “interesse istituzionalizzato”, coincidente con l’interesse degli aderenti: «tutti i cardiologi iscritti all’Associazione (come d’altra parte i non iscritti) convengono (potenzialmente) nella pretesa a che le aziende sanitare, esercitando la propria potestà organizzatoria e di reclutamento, non snaturino la funzionalità della struttura complessa di cardiologia». E, nella memoria del 10 febbraio 2022, l’appellante richiama la sopravvenuta sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 6 del 20 febbraio 2020, la quale, ad avviso del Collegio, invero, conferma la correttezza della impugnata sentenza. Con tale decisione l’Adunanza Plenaria, dopo avere premesso che «l’interesse diffuso […] è un interesse sostanziale che eccede la sfera dei singoli per assumere una connotazione condivisa e non esclusiva, quale interesse di “tutti” in relazione ad un bene dal cui godimento individuale nessuno può essere escluso, ed il cui godimento non esclude quello di tutti gli altri», richiama il principio tratteggiato dalla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 9/2015, evocato nell’impugnata sentenza, secondo cui «è indispensabile che l’interesse tutelato con l’intervento sia comune a tutti gli associati, che non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non siano, in definitiva, configurabili conflitti interni all’associazione (anche con gli interessi di uno solo dei consociati), che implicherebbero automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio». Con la citata sentenza n. 6/2020, dunque, l’Adunanza Plenaria, da un lato, ribadisce che l’omogeneità (ovvero assenza di conflittualità) costituisce un requisito immancabile dell’interesse diffuso («l’omogeneità dell’interesse diffuso nella comunità o categoria rappresentata è infatti requisito consustanziale dell’interesse collettivo tutelato, inteso quale aggregazione di interessi diffusi oggettivamente assonati secondo la valutazione che ne fa il giudicante») dall’altro, chiarisce che «il requisito dell’omogeneità potrà escludersi solo se può ragionevolmente ipotizzarsi che nell’ambito della categoria rappresentata vi possano essere – risparmiatori – presso i quali è diffuso un interesse opposto».



Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

AGGREGAZIONE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. fffff) del Codice: accordo fra due o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori per la gestione comune di alcune o di tutte le attività di programmazione, di progettazione, di affidamento, di esecuzion...
FORMAZIONE: Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi comp...
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;